Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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T.U. 13/01/2006

-il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

-l’articolo 5, comma 1 ter, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

-l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128; T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

-il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

-la legge 18 novembre 1998, n. 415;

-il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

-il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

-il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

-l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

-la legge 7 novembre 2000, n. 327;

-l’articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

-il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

-gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

- l’articolo 7, comma 1, e l’articolo 37, commi 3 e 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166;

-il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

-il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;

-l’articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16 sexies e 16 septies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

- gli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

-l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

-l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

-l’articolo 14 vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole “i criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa e”;

- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 190 del 2002;

-l’articolo 1, commi 70 , 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all’articolo 245. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

-gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

-il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1999, n. 117;

-il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

-il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

-il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

-il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale.

5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore. Relazione all’articolo 256 L’articolo in commento reca l’elenco delle disposizioni abrogate, o perché trasfuse nel codice, o perché con esso incompatibili.

Art. 257 - Entrata in vigore Salvo quanto disposto dai commi che seguono, il presente codice entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:

a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità e dell’Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;

b) l’articolo 240 in relazione all’accordo bonario per i servizi e le forniture. L’articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell’elenco annuale per T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. l’anno 2007. Relazione all’articolo 257 Tutti le norme della direttiva comunitaria a recepimento obbligatorio entrano in vigore con l’ordinaria vacatio legis, stante la scadenza delle direttive il 31 gennaio 2006. Lo stesso è a dirsi per i “nuovi istituti”, quali dialogo competitivo e accordi quadro, che sono comunque di utilizzo facoltativo per le stazioni appaltanti. E’ prevista una entrata in vigore differita, per consentire alle stazioni appaltanti e agli operatori di adeguarsi, per le norme in tema di nuovi obblighi di comunicazione all’Autorità di vigilanza, per servizi e forniture, per l’accordo quadro in tema di servizi e forniture, nonché per la procedura ristretta semplificata.

 

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